Soprattutto in ambito aziendale, si sente parlare spesso della certificazione per impianto elettrico. Ebbene, si tratta di un documento che ha come obiettivo quello di attestare che un determinato impianto elettrico, ha piena conformità con le norme di legge previste dal D. Min. 37/2008. Il rilascio di tale documento è compito dell’impresa che provvede all’installazione dell’impianto presso una nuova struttura oppure che svolge su di esso un’attività di modifica all’interno di fabbricati già esistenti. Importante mettere in evidenza anche come la certificazione per impianto elettrico a norma debba essere redatta in tre copie e deve seguire obbligatoriamente quanto previsto dalla legge in termini di requisiti.
Qual è lo scopo della certificazione impianto elettrico
La certificazione di un impianto elettrico già esistente oppure di uno nuovo, ha come obiettivo quello di garantire che venga rispettato l’intero dettato normativo di sicurezza che è stato previsto dal Decreto Ministeriale 37/2008, che riguarda l’installazione di un impianto sia presso abitazione private che fabbriche e aziende. Il certificato di conformità degli impianti elettrici (conosciuto anche con l’acronimo di DiCo), deve essere rilasciato, in via obbligatoria, da parte dell’impresa e dei tecnici che effettuano il lavoro.
Si tratta di una certificazione che è prevista anche in caso di installazione di impianti per dei cancelli o porte automatizzate, così come per impianti di riscaldamento e di climatizzazione, ma anche per montascale, scale mobili, impianti antincendio e del gas.
Come avviene il rilascio della certificazione
La dichiarazione di conformità deve comprendere anche diversi allegati fondamentali. Per la redazione di tale documento, nella maggior parte dei casi, viene utilizzato un modello standard che è previsto dal D.Lgs del 19 maggio 2010, in cui viene evidenziato come il responsabile dell’impresa che effettua il lavoro debba inserire obbligatoriamente una serie di dati, come ad esempio le credenziali dei tecnici che svolgono materialmente il lavoro, il tipo di impianto installato, i dati del proprietario dell’abitazione privata o dell’azienda, dove si trova l’impianto, che tipo di materiali sono stati usati durante il lavoro e il rispetto di tutte le previsioni normative attualmente vigenti.
Come detto, il responsabile dell’impresa che si occupa dell’installazione dell’impianto deve allegare alla DiCo anche alcuni documenti obbligatori: si tratta dello schema del lavoro, della lista dei materiali impiegati e della registrazione della sua impresa presso la Camera di Commercio.
La redazione della dichiarazione di conformità, come già evidenziato, deve avvenire in tre copie: una va rilasciata al proprietario dell’abitazione privata o dell’azienda, una rimane al committente e un’altra deve essere consegnata o inviata allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune in cui è stato portato a termine il lavoro di installazione. Tale documento deve essere sempre firmato dal responsabile tecnico dell’impresa e dal rappresentante legale di quest’ultima. È fondamentale mettere in evidenza come il certificato di conformità sia obbligatorio anche qualora l’immobile debba essere venduto oppure sia oggetto di un contratto di locazione.
I casi in cui non manca l’obbligatorietà
Esistono delle situazioni in cui la redazione della DiCo può anche non avvenire, ovvero quando l’installazione si è svolta esattamente nel periodo che va dall’entrata in vigore della normativa del 2008 e l’entrata in vigore della legge 46/90. Se tale certificato a quel tempo non era disponibile, allora basta provvedere con la redazione di una dichiarazione di rispondenza (chiamata anche DiRi), in cui viene descritta l’operazione di installazione portata a termine da parte di un tecnico specializzato.
Tutti i vari impianti elettrici che sono stati realizzati prima che la Legge 46/90 entrasse in vigore, vengono considerati a norma se dotati di protezione nei confronti di contati diretti oppure con la presenza di un interruttore differenziale e adeguata protezione rispetto a sovracorrenti collocati all’origine dell’impianto stesso. Attenzione, però: un impianto elettrico costruito in seguito al 2008 senza che sia accompagnato dalla DiCo, non potrà essere considerato a norma se la certificazione rilasciata è una DiRi.